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MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER FINALITÀ DI MANTENIMENTO DELLA PACE E DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE E DI ATTUAZIONE DI INIZIATIVE UMANITARIE E DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI

Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato, ai sensi dell’art. 23 Ter DPR 18/1967, comma 2, a concedere contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri, previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

Gli avvisi di pubblicità per l´erogazione dei contributi sono pubblicati sul sito del MAECI (clicca qui).

Con riferimento alle modalità di presentazione delle domande, l’articolo 4 di entrambi gli Avvisi prevede che per i soggetti che hanno sede legale presso un Paese extra-UE, la domanda deve essere presentata esclusivamente per il tramite della Rappresentanza Diplomatica italiana competente territorialmente (comma 2) e che, in luogo della dichiarazione sostitutiva di certificazioni secondo il modello allegato all’Avviso, gli stessi soggetti debbano produrre documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana competente territorialmente (comma 5).

Ai fini del rispetto del termine finale stabilito dagli Avvisi a fare fede sarà il timbro apposto dalla Rappresentanza Diplomatica al momento della ricezione della domanda (comma 6).