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Registrazione dei figli di cittadini italiani con un’altra cittadinanza e che hanno risieduto in Italia per due anni consecutivi

La modifica normativa, introdotta dalla Legge 74/2025, che ha convertito con modifiche il Decreto-Legge n. 35/2025, stabilisce che il figlio di genitori italiani, che possiedono un’altra cittadinanza e che risiedono in Italia per due anni consecutivi dopo l’acquisizione della cittadinanza italiana e prima della nascita del bambino, è considerato italiano dalla nascita/jure sanguinis.

In questi casi, per registrare la nascita del figlio nei Registri di Stato Civile italianiil genitore cittadino italiano residente in questa circoscrizione consolare e regolarmente iscritto all’AIRE dovrà inviare per posta all’indirizzo A/C Ufficio Stato Civile, Consolato Generale d’Italia in Curitiba, Av. Vicente Machado, 2100 – CAP 80420-011  – Curitiba – PR, la seguente documentazione:

  1. Certificato storico di residenza emesso dal competente Comune italiano per comprovare i due anni continuativi di residenza in Italia prima della nascita del figlio;
  2. Fotocopia autenticata del RNE (Registro Nacional para Estrangeiros) del genitore italiano;
  3. Dichiarazione Sostitutiva e Richiesta Servizidebitamente compilata e firmata dal richiedente (in caso di minore, dal genitore cittadino italiano);
  4. Estratto dell’atto di nascita integrale (“Certidão de Nascimento em Inteiro Teor”), emesso dal competente Ufficio di Stato Civile (“Cartório“), originale e recente (con Apostille) e traduzione in italiano – effettuata da traduttore giurato con Apostille;
    • L’Apostille è un’annotazione con cui i Cartórios de Registro Civil abilitati attestano la validità dell’atto pubblico e viene apposta da parte degli uffici di stato civile (Cartórios) indicati sul sito http://www.cnj.jus.br/
  5. Fotocopia semplice del documento di identità dei genitori (passaporto italiano, carta d’identità italiana o un documento d’identità straniero con foto e recente);
  6. Copia di una prova d’indirizzo intestata al genitore italiano (sarà accettata la prova di residenza del coniuge straniero, a patto che si provveda oppure sia già provveduto a consegnare l’atto di matrimonio per la relativa trascrizione).

COSA FARE IN CASO DI FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO:

Per i figli nati da genitori non legalmente coniugati è necessario presentare l´atto di nascita integrale (“inteiro teor”), qualora il certificato di nascita non riporti la dicitura: “foram declarantes os pais” (sono dichiaranti entrambi i genitori), sarà anche necessario presentare un atto notarile brasiliano (“declaração pública de reconhecimento de maternidade/paternidade“) sottoscritta dalla parte non presente al momento della dichiarazione e alla quale:

se il figlio è MINORE di 14 anni: il genitore dichiarante al momento della nascita deve essere presente alla stesura dell’atto per dare il proprio consenso (vedi modulo di riconoscimento di paternità/maternità di figlio MINORE di 14 anni)

se il figlio è MAGGIORE di 14 anni: lo stesso deve essere presente al momento della stesura dell’atto per dare il proprio consenso al riconoscimento paterno/materno (vedi modulo di riconoscimento di paternità/maternità di figlio MAGGIORE di 14 anni)

Questa dichiarazione aggiuntiva deve essere effettuata presso un Notaio (Tabelião de Notas) e deve essere munita di Apostille e tradotta in italiano da un traduttore giurato con Apostille.

IN CASO DI NASCITA IN UN PAESE ESTERO

Qualora il cittadino italiano qui residente sia nato in un paese estero, deve consegnare l’atto di nascita già formalmente perfezionato emanato dalla competente autorità locale (legalizzato dalla Rappresentanza consolare italiana del paese di emissione dell’atto oppure munito di Apostille dell’Aja del rispettivo paese nel caso abbia aderito alla Convenzione) e con traduzione all’italiano effettuata da traduttore giurato anch’essa autenticata dalla Rappresentanza consolare italiana competente. Per informazioni sui requisiti dell’atto, si invita a contattare la Rappresentanza consolare italiana competente per il territorio di emissione dell’atto.

Per i figli nati da genitori non legalmente coniugati è necessario presentare l´atto di nascita integrale e eventuale atto notarile.

Gli atti così completati possono essere presentati, per la trascrizione in Italia, sia a questo Consolato sia alla Rappresentanza consolare italiana competente nel Paese in cui è stato emesso l’atto.

I certificati provenienti da altri Paesi, se presentati a questo Consolato, oltre a dover essere completati come sopra, dovranno essere corredati da richiesta di trascrizione (MOD. 1 ), fotocopia semplice del documento di identità dei genitori e prova di residenza.

Si consiglia comunque di consultare sempre il sito del Consolato italiano del Paese di nascita. La trascrizione brasiliana del certificato di nascita (traslado) in Brasile non viene accettata.

ATTENZIONE: Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione di Vienna non può essere attualmente applicata per la Grecia che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica.