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Variazioni di Stato Civile – DIVORZIO

Per il riconoscimento in Italia dei provvedimenti di divorzio, a seconda che lo stesso sia avvenuto giudizialmente oppure in presenza di un notaio, è necessario produrre la seguente documentazione per richiedere la trascrizione del relativo atto presso il Comune italiano competente:

IN CASO DI DIVORZIO GIUDIZIALE:

1. MOD. 1 – Dichiarazione Sostitutiva e Richiesta Servizi debitamente compilata e firmata dall’interessato;

2. MOD. 4 – Dichiarazione per Riconoscimento di Divorzio Giudiziale debitamente compilata e firmata dall’interessato;

3. Fotocopia semplice del documento di identità (passaporto italiano, carta d’identità italiana o un documento d’identità straniero con foto e recente) la cui firma sia la stessa del MOD. 4 – Dichiarazione per Riconoscimento di Divorzio Giudiziale;

4. Fotocopia di una prova d’indirizzo intestata al cittadino italiano;

5. Copie autentiche del processo ai sensi della Legge locale 11.419 del 19 dicembre 2006 relativa all’informatizzazione dei processi giudiziari, Risoluzione 03/2009 del Tribunal de Justiça del Paranà (Sistema Projudi) e Risoluzione 03/2013 del Tribunal de Justiça di Santa Catarina (Sistema Eproc) oppure munita di timbro da parte del Foro competente di copia conforme all’originale, con Apostille. Le copie autentiche devono contenere esclusivamente le parti principali del processo di divorzio:

5.1 Istanza dei richiedenti; (Petição Inicial)

5.2 Sentenza; (Sentença)

5.3 Passaggio in giudicato con la data espressa; (generalmente assumendo la forma di un Certificato di Passaggio in Giudicato oppure ancora come un timbro apposto nelle ultime pagine della sentenza)

5.4 Certificato riassuntivo del processo; (“Certidão de Objeto e Pé”)

5.5 Traduzione giurata in lingua italiana delle parti del processo sopra menzionate con Apostille;

  • L’Apostille è un’annotazione con cui i Cartórios de Registro Civil abilitati attestano la validità dell’atto pubblico e viene apposta da parte degli uffici di stato civile (Cartórios) indicati sul sito: https://www.cnj.jus.br

NOTA BENE: Nel caso di copie della procedura di divorzio in formato elettronico con la firma digitale, l´Apostille deve fare riferimento alla firma digitale dell’autorità giudiziaria e non ad una fotocopia conforme emessa dall’ufficiale di stato civile.

NOTA BENE: Non è considerata valida per la trascrizione in Italia l’annotazione di divorzio sull’atto di nascita e di matrimonio.

NOTA BENE: Se alla sentenza di separazione è seguita una successiva sentenza di divorzio, bisogna presentare solamente l’istanza e la sentenza di conversione della separazione in divorzio, perfezionata come da istruzioni sopraindicate (n. 1,2,3,4).

NOTA BENE: In presenza di figli minori al momento del divorzio, la sentenza deve specificare il regime di affidamento degli stessi.

NOTA BENE: Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. L’Autorità competente dello Stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell’interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato. L’interessato dovrà esibire un documento di identità in corso di validità e dovrà allegare al suddetto certificato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 22 del suddetto Regolamento.

IN CASO DI DIVORZIO NOTARILE (EXTRAGIUDIZIALE):

1. MOD. 1 – Dichiarazione Sostitutiva e Richiesta Servizi debitamente compilata e firmata dall’interessato;

2. MOD. 5 – Dichiarazione per Riconoscimento di Divorzio con Atto Pubblico debitamente compilata e firmata dall’interessato;

3. Fotocopia semplice del documento di identità (passaporto italiano, carta d’identità italiana o un documento d’identità straniero con foto e recente) la cui firma sia la stessa del MOD. 5 – Dichiarazione per Riconoscimento di Divorzio con Atto Pubblico;

4. Fotocopia di una prova d’indirizzo intestata al cittadino italiano;

5. Seconda via originale dell’atto notarile (“Escritura Pública de Divórcio Direto Consensual Extrajudicial”) con Apostille e traduzione in italiano – effettuata da traduttore giurato con Apostille;

  • L’Apostille è un’annotazione con cui i Cartórios de Registro Civil abilitati attestano la validità dell’atto pubblico e viene apposta da parte degli uffici di stato civile (Cartórios) indicati sul sito: https://www.cnj.jus.br