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Variazioni di Stato Civile – NASCITA

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, ha modificato i requisiti per la trasmissione della cittadinanza.

Nelle more della conversione del decreto-legge, si illustrano le seguenti disposizioni operative:

  • Tutte le domande di trascrizione di un atto di nascita di figli minori di cittadini italiani, regolarmente presentate a questa Sede consolare entro e non oltre il 27 marzo 2025 (si considerano tali quelle spedite al Consolato o ricevute via posta/allo sportello consolare entro tale data), saranno esaminate e valutate ai sensi della normativa in vigore prima dell’adozione del summenzionato decreto-legge.

Tutte le domande di trascrizione di un atto di nascita di figli minori successive al 27 marzo 2025 saranno esaminate e valutate ai sensi delle variazioni disposte con il summenzionato decreto-legge. In particolare, si procederà ad inoltrare al competente Comune italiano la richiesta di trascrizione degli atti di nascita di minori:

    • figli di cittadino/i italiano/i nato/i in Italia;
    • nipoti di cittadino/i italiano/i nato/i in Italia;
    • figli di cittadino/i italiano/i nato/i all’estero che ha vissuto in Italia per almeno due anni continuativi, anche prima di essere riconosciuto italiano, purché prima della nascita del figlio minore (previa acquisizione del certificato storico di residenza emesso dal competente Comune italiano);
    • figli di cittadino/i italiano/i che non possiedano un’altra cittadinanza (previa acquisizione della documentazione atta a dimostrare che il minore è apolide).

Si ricorda che la paternità/maternità socio-affettiva non è attualmente riconosciuta dalla legge italiana.

Per registrare la nascita di un bambino nei Registri di Stato Civile italiano, il genitore cittadino italiano residente in questa circoscrizione consolare e regolarmente iscritto all’AIRE deve inviare per posta  all’indirizzo A/C Ufficio Stato Civile, Consolato Generale d’Italia in Curitiba, Av. Vicente Machado, 2100 – CAP 80420-011  – Curitiba – PR la seguente documentazione:

 

  1. MOD. 1 – Dichiarazione Sostitutiva e Richiesta Servizi debitamente compilata e firmata dal richiedente (in caso di minore, dal genitore cittadino italiano);
  2. Estratto dell’atto di nascita integrale (“Certidão de Nascimento em Inteiro Teor”), emesso dal competente Ufficio di Stato Civile (“Cartório“), originale e recente (con Apostille) e traduzione in italiano – effettuata da traduttore giurato con Apostille;
  •  L’Apostille è un’annotazione con cui i Cartórios de Registro Civil abilitati attestano la validità dell’atto pubblico e viene apposta da parte degli uffici di stato civile (Cartórios) indicati sul sito http://www.cnj.jus.br/
  1. Fotocopia semplice del documento di identità dei genitori (passaporto italiano, carta d’identità italiana o un documento d’identità straniero con foto e recente);
  2. Copia di una prova d’indirizzo intestata al genitore italiano (sarà accettata la prova di residenza del coniuge straniero, a patto che si provveda oppure sia già provveduto a consegnare l’atto di matrimonio per la relativa trascrizione).
  3. certificato storico di residenza emesso dal competente Comune italiano per comprovare i due anni continuativi di residenza in Italia prima della nascita del figlio;

COSA FARE IN CASO DI FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO:

Per i figli nati da genitori non legalmente coniugati è necessario presentare l´atto di nascita integrale (“inteiro teor”), qualora il certificato di nascita non riporti la dicitura: “foram declarantes os pais” (sono dichiaranti entrambi i genitori), sarà anche necessario presentare un atto notarile brasiliano (“declaração pública de reconhecimento de maternidade/paternidade“) sottoscritta dalla parte non presente al momento della dichiarazione e alla quale:

se il figlio è MINORE di 14 anni: il genitore dichiarante al momento della nascita deve essere presente alla stesura dell’atto per dare il proprio consenso (vedi modulo di riconoscimento di paternità/maternità di figlio MINORE di 14 anni)

se il figlio è MAGGIORE di 14 anni: lo stesso deve essere presente al momento della stesura dell’atto per dare il proprio consenso al riconoscimento paterno/materno (vedi modulo di riconoscimento di paternità/maternità di figlio MAGGIORE di 14 anni)

Questa dichiarazione aggiuntiva deve essere effettuata presso un Notaio (Tabelião de Notas) e deve essere munita di Apostille e tradotta in italiano da un traduttore giurato con Apostille.

IN CASO DI NASCITA IN UN PAESE ESTERO

Qualora il cittadino italiano qui residente sia nato in un paese estero, deve consegnare l’atto di nascita già formalmente perfezionato emanato dalla competente autorità locale (legalizzato dalla Rappresentanza consolare italiana del paese di emissione dell’atto oppure munito di Apostille dell’Aja del rispettivo paese nel caso abbia aderito alla Convenzione) e con traduzione all’italiano effettuata da traduttore giurato anch’essa autenticata dalla Rappresentanza consolare italiana competente. Per informazioni sui requisiti dell’atto, si invita a contattare la Rappresentanza consolare italiana competente per il territorio di emissione dell’atto.

Per i figli nati da genitori non legalmente coniugati è necessario presentare l´atto di nascita integrale e eventuale atto notarile.

Gli atti così completati possono essere presentati, per la trascrizione in Italia, sia a questo Consolato sia alla Rappresentanza consolare italiana competente nel Paese in cui è stato emesso l’atto.

I certificati provenienti da altri Paesi, se presentati a questo Consolato, oltre a dover essere completati come sopra, dovranno essere corredati da richiesta di trascrizione (MOD. 1 ), fotocopia semplice del documento di identità dei genitori e prova di residenza.

Si consiglia comunque di consultare sempre il sito del Consolato italiano del Paese di nascita. La trascrizione brasiliana del certificato di nascita (traslado) in Brasile non viene accettata.

ATTENZIONE: Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione di Vienna non può essere attualmente applicata per la Grecia che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica.