RILASCIO PASSAPORTO – Legge 21 novembre1967, n.1185
e-mail : passaporti.curitiba@esteri.it
Per la richiesta di passaporto presso questo Consolato Generale e´ indispensabile:
- Essere cittadino italiano;
- Essere regolarmente iscritto presso l’anagrafe consolare di questa Sede (A.I.R.E) ¨Visualizzazione della Scheda Anagrafica”;
- Avere la situazione anagrafica aggiornata “Comunicare la variazione della propria residenza” del nuovo sistema Fast It – Il portale dei Servizi Consolari;
- In caso sia necessario aggiornare il proprio stato civile (matrimonio, nascite figli e divorzio) seguire le istruzioni riportate nella pagina Stato Civile.
Il passaporto per maggiorenni ha validità di dieci anni.
Il passaporto per i minorenni (da zero a tre anni) ha validità di tre anni.
Il passaporto per i minorenni (da tre a diciotto anni) ha validità di cinque anni.
La domanda deve essere presentata di persona a questo Consolato Generale, dopo aver effettuato la prenotazione su Prenot@mi
DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO
- Maggiorenni SENZA FIGLI MINORI
- 1 fotografia recente, senza data, a colori, frontale e con sfondo bianco di 40mm di altezza per 33mm di larghezza.
- Documento d’identità con fotocopia (RG, RNE, passaporto brasiliano, carta d’identità italiana, passaporto italiano, patente di guida italiana) in corso di validità ed emesso non oltre 10 anni fa.
- Se ne è in possesso, passaporto precedente accompagnato dalla fotocopia della prime 5 pagine.
- Prova di residenza (rilasciata nel corso dei 3 mesi precedenti) a nome del richiedente (es. bolletta della luce, acqua, gas, cellulare, ricevuta di pagamento delle tasse scolastiche/universitarie con indicazione dell’indirizzo dello studente, lettera di avviso del pagamento della pensione; estratto conto della carta di credito).
- Maggiorenni CON FIGLI MINORI
- 1 fotografia recente, senza data, a colori, frontale e con sfondo bianco di 40mm di altezza per 33mm di larghezza.
- Documento d’identità con fotocopia (RG, RNE, passaporto brasiliano, carta d’identità italiana, passaporto italiano, patente di guida italiana) in corso di validità ed emesso non oltre 10 anni fa.
- Se se ne è in possesso, passaporto precedente accompagnato dalla fotocopia delle prime 5 pagine.
- Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.
Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento. L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE. All’atto della presentazione della domanda di passaporto dovrà essere firmata davanti al funzionario allo sportello la dichiarazione scaricabile in questo LINK
- Se l’altro genitore è deceduto: certificato di morte.
- Prova di residenza (rilasciata nel corso dei 3 mesi precedenti) a nome del richiedente (es. bolletta della luce, acqua, gas, cellulare, ricevuta di pagamento delle tasse scolastiche/universitarie con indicazione dell’indirizzo dello studente, lettera di avviso del pagamento della pensione; estratto conto della carta di credito).
- Minorenni
- 1 fotografia recente, senza data, a colori, frontale e con sfondo bianco di 40mm di altezza per 33mm di larghezza.
- Documento d’identità con fotocopia (uno dei seguenti: RG, RNE, passaporto di origine, carta d’identità) in corso di validità ed emesso non oltre 10 anni fa.
- Se se ne è in possesso, passaporto precedente accompagnato dalla fotocopia delle prime 5 pagine.
- Qualora uno dei genitori non sia presente nel giorno del ricevimento è indispensabile che sia presentato l’assenso, del genitore non presente, al rilascio del passaporto del minore (per il modello clicca qui). L’apposito formulario – correttamente e completamente – compilato deve riportare la firma riconosciuta, con autentica presso il Notaio (Tabelionato de Notas). Al formulario dovrà essere allegata la fotocopia autenticata (presso lo stesso Notaio) di un documento di identità (con firma visibile) del genitore che dà l’assenso. IN ENTRAMBI I CASI IL DOCUMENTO AVRÀ LA VALIDITÀ DI 90 GIORNI.
PAGAMENTO DEI DIRITTI CONSOLARI
Il costo di un nuovo libretto a 48 pagine è fissato per legge a 42,50 Euro, mentre il contributo amministrativo a 73,50 Euro. I diritti consolari vanno corrisposti nel controvalore in Reais secondo il tasso di cambio trimestrale stabilito dall’Ambasciata d’Italia a Brasilia, arrotondando per eccesso la cifra intera in Reais azzerando i decimali. Per il quarto trimestre 2024 è: 1 Euro = R$ 6,0918.
Passaporto nuovo = R$ 707,00.
ll pagamento dei diritti consolari per l’emissione del passaporto dovrà essere effettuato il giorno dell’appuntamento:
– Mediante trasferimento bancario nella modalità PIX;
PER LE BIOMETRIE DEI PASSAPORTI NELLA RETE ONORARIA clicca qui
SITUAZIONI SPECIFICHE:
– Furto o smarrimento di passaporto:
Nel caso di furto o smarrimento del passaporto è necessario comunicare immediatamente alle autorità locali (Policia Civil) che redige apposito documento (Boletim de Ocorrencia) da presentare al Consolato competente. L’interessato ulteriormente potrà presentare domanda di rilascio di un nuovo passaporto italiano. Avviso importante.
– Dichiarazione di accompagnamento di minore di anni 14:
Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e vistata da un’autorità competente al rilascio (Questura in Italia, ufficio consolare all’estero), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
Dal 4 giugno 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante la dichiarazione di accompagnamento, finalizzata a garantire una maggiore tutela del minore, a rendere più agevoli i controlli alle frontiere e a facilitare la presentazione della dichiarazione mediante l’utilizzo anche di modalità telematiche (mail, PEC, fax) . Si evidenziano di seguito le innovazioni principali:
• la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi;
• gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro;
• nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall’Ufficio competente;
• nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, per garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l’attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato.
– Tipologie passaporto italiano per entrata negli usa con il “VISA WAIVER PROGRAM”
– Registro per l’ingresso negli Stati Uniti d’America
– PRENOTA L’APPUNTAMENTO TRAMITE IL PORTALE PRENOT@MI
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