SETTORE ANAGRAFE CONSOLARE: Il Settore “Anagrafe Consolare” cura l’aggiornamento dei dati dei cittadini italiani residenti in questa circoscrizione consolare. E-mail: curitiba.anagrafe@esteri.it
Si prega di visitare il sito web prima di inviare messaggi e-mail con richieste di informazioni. Ai messaggi recanti domande le cui risposte sono già presenti sul sito, non sarà data risposta.
INFORMAZIONI GENERALI
La domanda di iscrizione all’AIRE deve essere presentata dai cittadini italiani, i cui atti di stato civile (matrimonio, divorzio, nascite figli) sono stati tutti trascritti regolarmente presso il comune di competenza, di preferenza tramite il Portale FAST IT che consente, agli utenti registrati, di comunicare on–line anche il cambio di indirizzo nella stessa circoscrizione consolare, tramite la nuova funzionalità “comunicazione della variazione di residenza”.
Qualora con l’iscrizione si richieda anche la registrazione di un atto non trascritto in precedenza la documentazione e l’iscrizione AIRE devono essere inviatae per posta come da istruzioni di invio presenti nella pagina dello stato civile.
PERCHÉ È FONDAMENTALE UTILIZZARE IL PORTALE “FAST IT”?
Il Portale “FAST IT” è lo strumento istituzionale e interattivo che il cittadino italiano all’estero può utilizzare gratuitamente per visualizzare in qualsiasi momento la propria scheda personale e per richiedere l’eventuale aggiornamento del proprio indirizzo di residenza.
E’ fortemente consigliato a tutti i cittadini italiani residenti in questa circoscrizione consolare entrare nel Portale “Fast It”, tramite una previa e veloce registrazione gratuita.
Le pratiche avviate attraverso “Fast It” sono consultabili on-line, da ciascun cittadino accedendo con la propria utenza e password per conoscerne lo stato.
Si raccomanda l’utilizzo dei servizi digitali on line attivi su Fast–it che consentono una rapida trattazione e un monitoraggio aggiornato delle posizioni di ciascun utente.
Trattandosi di un’operazione semplice, ma che presuppone l’inserimento e la visualizzazione di dati personali, viene raccomandato che sia lo stesso utente a utilizzare il Portale “FAST IT”, senza ricorrere a persone terze, per evitare l’inserimento di dati errati e a tutela della propria Privacy.
N.B. Le richieste incomplete o che non rispettino i criteri richiesti non potranno essere trattate e verranno restituite per la regolarizzazione.
L’iscrizione all’AIRE e/o l’aggiornamento della propria situazione anagrafica SONO SERVIZI GRATUITI e devono essere richiesti secondo le seguenti istruzioni (cliccare sull’opzione desiderata):
- PRIMA ISCRIZIONE O PER CHI ARRIVA DA ALTRA CIRCOSCRIZIONE ESTERA
- AGGIORNAMENTO DELL’INDIRIZZO PRESSO L’AIRE DI RESIDENZA (Cambio di indirizzo)
- VISUALIZZA SCHEDA ANAGRAFICA
AVVISI IMPORTANTI
N.B.IL MANCATO AGGIORNAMENTO delle informazioni, in particolare quelle riguardanti il cambio di indirizzo, oltre a rappresentare una VIOLAZIONE DI LEGGE, rende IMPOSSIBILE il contatto con il cittadino, sia per informazioni personali, sia per il ricevimento delle cartoline o dei plichi elettorali in caso di votazioni e rallenta l’eventuale richiesta del PASSAPORTO o di naturalizzazione italiana del coniuge straniero.
Tutti i Comuni italiani hanno un registro aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE – Registro degli Italiani Residenti all’Estero), così come ogni Consolato ha un registro per i residenti che vivono nella propria circoscrizione consolare (“Anagrafe Consolare”).
I Consolati offrono ai cittadini residenti all’estero nelle rispettive circoscrizioni gli stessi servizi che i Comuni italiani erogano a coloro che risiedono nel territorio della Repubblica italiana.
In virtù della legge 470 del 27 ottobre 1988, i cittadini italiani all’estero che trasferiscono la propria residenza per un periodo superiore a 12 mesi hanno l’obbligo di informare il Consolato competente territorialmente entro 90 giorni dall’arrivo nel paese straniero.
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Secondo quanto previsto dalla Legge 27 ottobre 1988, n. 470 (1) si informa che non sará data risposta ai solleciti dei connazionali prima del termine di 180 giorni stabilito per legge.
(L. 27/10/88 n. 470 – Anagrafe e censimento degli italiani all’estero – 1/circ – Capo I – Anagrafe dei cittadini residenti all’estero – Par. 7: “Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l’iscrizione d’ufficio è trasmessa entro centottanta giorni dall’ufficio consolare al Ministero dell’interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.”)